PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Misure urgenti di contenimento del contagio sull ' intero territorio nazionale da Codiv-19
a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell ' allegato l e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art.l , punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dali' m1icolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività
commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall ' ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato l può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delL'economia e delle finanze;
b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente
all ' articolo l , comma l , lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
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