Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo

VISUALIZZAZIONE PROCEDIMENTO di : Concessione di benefici a favore delle vittime del reato di estorsione

Area I
Ufficio Competente Ordine e Sicurezza pubblica
Indirizzo Corso Vittorio Emanuele n.4 - 83100 - Avellino
Orario di Apertura 9,30 - 12,30
Dirigente Dr.ssa Ornella Vosa
Funzionari /Incaricati addetti /Responsabili del Procedimento Dott.ssa Ercolino Maria Assunta
Telefoni 0825798406
Fax 0825798666
  Requisiti richiesti
SOGGETTI LEGITTIMATI - REQUISITI RICHIESTI

La richiesta può essere presentata :
•dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione;
•che siano vittime del reato di estorsione;
•che non abbiano aderito o abbiano cessato di aderire alle richieste estorsive;
•che abbiano denunciato gli autori del reato;
•che abbiano assunto la veste di parte offesa;
•che abbiano subito un danno;
•che non si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 44/99.

La richiesta può, altresì, essere presentata :
1.Dagli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, i quali :
1.subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi al fine di costringerli a recedere dall'associazione o dall'organizzazione o a cessare l'attività svolta nell'ambito delle medesime, ovvero per ritorsione a tale attività;
2.subiscono, quali esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, un danno, sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata, in conseguenza dei delitti di cui alla lettera a) ovvero di situazioni di intimidazione anche ambientale determinate dalla perdurante appartenenza all'associazione o all'organizzazione.
3.
1.Da soggetti, diversi da quelli sopra indicati che, in conseguenza dei delitti innanzi descritti, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprietà, o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2.
3.Se i soggetti sopra individuati, in conseguenza dei delitti per ciascuno di essi previsti, perdono la vita, la richiesta può essere presentata :
1.dal coniuge e dai figli;
2.dai genitori;
3.dai fratelli e dalle sorelle;
4.dal convivente more uxorio e da soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a),b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
  Modalità di richiesta
MODALITA' DI RICHIESTA

A decorrere dal 20 giugno 2016 le istanze devono essere presentate tramite il " PORTALE PER LE DOMANDE DI ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETA' " al link: https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php .

Per accedere, cliccare sulla scritta in grassetto e seguire le istruzioni.
  Modalità di erogazione
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità sopra illustrate.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia, per i danni conseguenti ad intimidazione anche ambientale.

I predetti termini sono sospesi nell'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 5, della legge n. 44/99.

PROVVISIONALE
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 60/2014, l'interessato può indicare la somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale.

IMPORTO DELL'ELARGIZIONE
L'ammontare dell'elargizione varia in relazione alle singole fattispecie legislativamente previste.

CORRESPONSIONE E DESTINAZIONE DELL'ELARGIZIONE
L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere corrisposta in una o più soluzioni.

Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme già corrisposte sono state destinate ad attività economiche di tipo imprenditoriale.

La prova deve essere fornita entro dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.

REVOCA DELL'ELARGIZIONE
La concessione dell'elargizione è revocata :
1.se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
2.se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
3.se la condizione che la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione
Normativa di riferimento NOTE

La normativa di riferimento, cui si rinvia per completezza, è la seguente :
•Legge 23 febbraio 1999 n. 44 "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura";
•D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 "Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  Note
Modulistica
Scheda
Data Aggiornamento 14/11/2019


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