Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo

VISUALIZZAZIONE PROCEDIMENTO di : Concessione di benefici a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso

Area I
Ufficio Competente Ordine e Sicurezza pubblica
Indirizzo Corso Vittorio Emanuele 4 - 83100 - Avellino
Orario di Apertura Su Appuntamento
Dirigente Dr.ssa Ornella Vosa
Funzionari /Incaricati addetti /Responsabili del Procedimento Dott.ssa Ercolino Maria Assunta
Telefoni 0825798406
Fax 0825798666
  Requisiti richiesti
Presso il Ministero dell’Interno è istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

MODALITA’ DI RICHIESTA
La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata (protocollo.prefav@pec.interno.it) ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, indirizzata al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.
COMPETENZA
L’ istruttoria è di competenza del Prefetto della Provincia come sopra individuato.
La delibera è di competenza del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell’Interno.
  Modalità di richiesta
SOGGETTI LEGITTIMATI - REQUISITI RICHIESTI
Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso, siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati), a condizione che :
1) Abbiano ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di soggetti imputati, anche in concorso, dei reati indicati nell’art. 4, comma 1, della legge n. 512/99 (delitto di cui all’art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero una sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati, accertati in sede penale;
2) Non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lett.a) del c.p.p., né essere destinatario di una misura di prevenzione, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all’applicazione della stessa.
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO
E’ disciplinato dall’art. 11 del D.P.R. n. 60/2014;
REVOCA – RIFORMA – RIPETIZIONE DELLE SOMME
Sono disciplinate dagli artt. 14 e ss del D.P.R. n. 60/2014;
  Modalità di erogazione
La Delibera è di competenza del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il Ministero dell'Interno
Normativa di riferimento La normativa di riferimento, cui si rinvia per completezza, è la seguente :
- Legge 22 dicembre 1999, n. 512 “Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso”;
- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 “Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, a norma dell’art. 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  Note
Modulistica
Scheda
Data Aggiornamento 14/11/2019


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